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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

  • La disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo rappresenta una delle principali tipologie di estinzione del rapporto di lavoro subordinato ad opera del datore di lavoro ed è determinato da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art. 3 L.604 del 1966).

In altri termini, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può avvenire legittimamente laddove il datore di lavoro decida di sopprimere il posto di lavoro a cui era addetto il lavoratore licenziato e ciò è giustificato dall’esigenza di rendere più efficiente l’attività produttiva o di salvaguardare un ramo aziendale.

Tanto è giustificato dal fatto che un Giudice non può in alcun caso sindacare le scelte aziendali e produttive fatte dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro, prima di irrogare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dovrà fornire la prova della inutilizzabilità del lavoratore in altre posizioni equivalenti (cd. obbligo di repechage).

Cause idonee a giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sono, dunque: la crisi dell’impresa, la cessazione dell’attività o anche solo il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza la possibilità di un suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il suo livello di inquadramento.

È opportuno tenere bene a mente che, come dispone l’art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, l’onere della prova circa la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento spetta sempre al datore di lavoro.

 

  • Come impugnare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e forme di tutela

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere impugnato per iscritto dal lavoratore entro 60 giorni che decorrono dalla data di ricezione della sua comunicazione, che deve avvenire in forma scritta e deve obbligatoriamente indicare i motivi specifici a suo sostegno.

Entro 180 giorni successivi all’impugnativa stragiudiziale, il lavoratore deve proporre ricorso al Giudice del Lavoro al fine di accertare l’illegittimità del licenziamento, sempre ammesso che, nelle more, il datore di lavoro non abbia inteso revocare il licenziamento, possibilità introdotta della Legge Fornero dal 2012.

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  • Le tutele avverso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo è sottoposto a diverse forme di tutela che variano in base all’ampiezza dell’azienda ed al livello occupazionale della stessa, nonché in virtù della data di assunzione del lavoratore, a seguito del Decreto legislativo n. 23 del 7 marzo 2015 (cd. Jobs Act).

A seguito dell’introduzione del Jobs Act se il licenziamento viene intimato da un datore di lavoro che supera le soglie dimensionali previste dall’art. 18 della Legge n. 300/1970 (unità produttiva con più di 15 lavoratori, o più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo, o più di 60 dipendenti in totale), si applicherà la cd. “Tutela indennitaria” che consiste nell’obbligo per il datore di lavoro di risarcire il danno arrecato al lavoratore, pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio e non superiore al massimo di 24 mensilità. La “Tutela reale” ovvero l’obbligo di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro sussisterà solo nel caso di licenziamento nullo, intimato in forma orale, per insussistenza del fatto materiale generatore o per licenziamenti motivati da inidoneità fisica o psichica sopravvenuta.

Nelle aziende che occupano fino a un massimo di 15 dipendenti troverà applicazione la cd. “Tutela obbligatoria” che impone al datore di lavoro, a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento, di pagare all'ex dipendente una indennità risarcitoria, compresa tra 2,5 e 6 mensilità, mentre l’obbligo di riassumere il lavoratore sussiste solonel caso di licenziamento nullo o per licenziamenti motivati da inidoneità fisica o psichica sopravvenuta.

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  • Sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza cagionato dalla pandemia da Covid-19

Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disposto dai Decreti sostegno uno e bis, è ormai terminato al 31 dicembre 2021. Ad oggi il divieto trova applicazione esclusivamente nei confronti di quei datori di lavoro che hanno optato per la fruizione delle integrazioni salariali, ordinarie e straordinarie, messe a disposizione dal legislatore (FIS e CIGS).

Dunque, salvo nuove proroghe, molte aziende potranno nuovamente ricorrere allo strumento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

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  • Chiedi un parere legale

Se ti è stato intimato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure se hai bisogno di una consulenza in merito alla tipologia di licenziamento da irrogare per salvaguardare la tua attività produttiva non esitare a contattarci, riceverai una prima valutazione gratuita del tuo caso.

                                                                                                                                                                                            Avv. Arturo Serra

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